Crimini di guerra


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Un pezzo nascosto di storia italiana del Novecento
I CRIMINI DI GUERRA NELLA LEGISLAZIONE PENALE ITALIANA

  I) - Il codice penale militare di guerra italiano - in vigore dal 1 ottobre 1941 - prevede nel titolo quarto del libro terzo, i reati contro le leggi e gli usi della guerra. La più parte dei reati contro le leggi e gli usi di guerra ha la ragione della previsione in convenzioni internazionali e contempla le sanzioni penali di una serie di norme precettive, contenute nel testo della legge di guerra, approvato con decreto 8 luglio 1938 n. 1415.
  Lo Stato italiano ha inteso con la disciplina penale delle violazioni delle leggi e degli usi della guerra, dare esecuzione nel modo più idoneo all'impegno contratto nella seconda convenzione dell'Aja del 28 luglio 1899 di impartire alle forze armate istruzioni conformi al Regolamento riguardante le leggi e gli usi della guerra terrestre, annesso alla convenzione.
  La disciplina penale delle violazioni delle leggi e degli usi della guerra è stata, nei voti degli studiosi italiani che l'hanno anticipata, nel programma del legislatore e nell'interpretazione dei commentatori del codice, un contributo positivo alla formazione di un diritto penale militare intenazionale.

  II) - Il fondamento nelle convenzioni internazionali dei reati contro le leggi e gli usi di guerra preveduti dal codice penale militare di guerra italiano spiega agevolmente il fatto che nel testo del codice medesimo trovano riscontro tutti i fatti che sono definti crimini di guerra, cioè violazioni delle leggi e degli usi di guerra, dall'art. 6, lettera b, dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale, creato in base alla nota convenzione dell'8 agosto 1945, per l'azione contro i maggiori criminali di guerra dell'Asse europeo e la loro punizione.

  III) - Destinatari delle norme del codice penale militare di guerra, relative ai reati contro le leggi e gli usi della guerra, sono i militari italiani e gli estranei alle forze armate che siano cittadini italiani. Ma, allorchè alcuno dei reati contro le leggi e gli usi della guerra sia commesso a danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano, ovvero di uno Stato alleato o di un suddito di questo, le norme contenute nel titolo quarto, libro terzo, si applicano anche ai militari e a ogni altra persona appartenente alle forze armate nemiche (art. 13 del codice penale militare di guerra).
  Il codice italiano regola anche la materia della esecuzione delle condanne contro i militari nemici o altre persone appartenenti alle forze armate nemiche, vietando il differimento delle pene, salvo eventuali accordi contrari tra lo Stato italiano e lo Stato a cui appartengono i condannati , e estendendo i criteri generali che informano l'istituto della sostituzione delle pene, avuto riguardo alla qualità militare e civile del condannato (art. 166 codice penale militare di guerra da integrare con gli art. 63 e 65 del codice penale militare di pace).

  IV) - Il codice penale militare di guerra ha distribuito la materia dei reati contro le leggi e gli usi della guerra in numerosi capi, che ragruppano un'ampia serie di articoli, che hanno contenuto affine.
  La previsione dei reati, che secondo lo Statuto del Tribunale Militare Internazionale, sono crimini di guerra, è contenuta: nel capo III del titolo quarto, che riguarda gli "atti illeciti di guerra", distinti in due sezioni, di cui la prima riguarda l'abuso dei mezzi per nuocere al nemico (art. 174 e 185) e la seconda gli atti illeciti contro privati nemici e a danno dei beni nemici (art. 185 e 189); nel capo IV, che riguarda la violazione dei doveri verso infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario (art. 190 e 198); nel capo quinto, che riguarda i prigionieri di guerra, distinto in quattro sezioni, di cui la seconda concerne i reati contro i prigionieri di guerra (art. 219); nel capo sesto, che concerne i reati relativi alle requisizioni, contribuzioni e prestazioni militari, in alcune previsioni (art. 224 e 226).
  Più specificamente, nei capi suindicati, sono prevedute le sottonotate ipotesi di reati:

a) - atti illeciti di guerra:
1°)   Comandante che ordina e autorizza l'uso di mezzi di guerra vietati (art. 174).
2°)   Uso di mezzi di guerra vietati da parte di persona diversa dal comandante (art. 175).
3°)   Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge (art. 176).
4°)   Violenza proditoria a nemici e anche non proditoria contro il nemico arresosi a discrezione (art. 177).
5°)   Comandante che omette il preavviso in caso di bombardamento (art. 178).
6°)  Comandante che omette di adottare provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che devono essere rispettati (art. 179).
7°)   Uso indebito di segni e distintivi di protezione e di bandiere (art. 180).
8°)   Vilipendio dei distintivi di protezione (art. 180).
9°)   Costringimento di sudditi nemici a partecipare alle operazioni militari o a favorirle (art. 182).
10°)   Divieto di esecuzione immediata dei colpevoli di spionaggio o di reati contro le leggi e gli usi della guerra (art. 183).
11°)   Violazione di salvaguardia e di salvacondotto (art. 184).
12°)   Violenza di militari italiani contro il privato nemico, compreso l'omicidio (art. 185).
13°)   Saccheggio, anche di luoghi presi d'assalto (art. 186).
14°)   Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico (art. 187).
15°)   Busca (art. 188).
16°)   Omesso impedimento della busca (art. 189).

b) - violazione dei doveri verso gli infermi, feriti, naufraghi o morti e verso il personale sanitario:
1°)   Omessa assistenza verso militari, ancorchè nemici, infermi, feriti o naufraghi (art. 190).
2°)   Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addettovi (art. 191).
3°)   Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi, ancorchè nemici (art. 192).
4°)   Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi, ancorchè nemici (art. 193).
5°)   Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e ai ministri del culto (art. 194).
6°)   Omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o di ministri di culto (art. 195).
7°)   Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere (art. 196).
8°)   Spoliazione di cadavere o sottrazione di denaro o di altri oggetti (art. 197).
9°)   Arbitrario disconoscimento della qualità del legittimo belligerante (art. 198).

c) - reati contro i prigionieri di guerra:
1°)   Sevizie e maltrattamenti (art. 209).
2°)   Vilipendio (art. 210).
3°)   Violenza, minaccia o ingiuria (art. 211).
4°)   Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati (art. 212).
5°)   Violazione della libertà di religione e di culto (art. 213).
6°)   Sottrazione di denaro o di altri oggetti (art. 214).

d) - reati contro gli ostaggi:
  Gli ostaggi sono equiparati ai prigionieri di guerra (art. 219).

e) - reati concernenti le requisizioni, contribuzioni e prestazioni militari:
1°)   Requisizioni, prestazioni e contribuzioni arbitrarie o eccessive (art. 224).
2°)   Contribuzioni posteriori alla conclusione della pace (art. 225).
3°)   Abuso nelle requisizioni di alloggi per militari (art. 226).

 

 

Questo documento era stato preparato su richiesta di Luigi Gasparotto, mentre ricopriva la carica di Ministro della Difesa, e gli venne consegnato il 21 marzo 1947; si tratta di una breve memoria sulla definizione di crimini di guerra nella legislazione penale italiana in vigore in quel periodo.


Fonte: Fondo Gasparotto b. 9 fasc. 35, presso archivio Fondazione ISEC (Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea), Sesto S.Giovanni (Mi).