Crimini di guerra


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Un pezzo nascosto di storia italiana del Novecento

Allegato n.  .....

Al  diario  storico  militare  del  giorno 7  aprile  1942-XX.

COMANDO DELLA 2^ ARMATA

Ufficio Operazioni

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N.7000 di prot.  Segreto   P.M.10,   7  aprile  1942-XX
Carte  annesse  n. 2

OGGETTO:  Trattamento da usare verso i ribelli e le popolazioni che li favoreggiano.

ALL'ECCELLENZA  IL  COMANDANTE  DEL V°   C.A.     P.M.41
ALL'ECCELLENZA  IL  COMANDANTE  DEL VI°  C.A.     P.M.39
ALL'ECCELLENZA  IL  COMANDANTE  DEL XI°  C.A.     P.M.46
ALL'ECCELLENZA  IL  COMANDANTE  DEL XVIII° C.A. P.M.118

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I°)   Nella nota circolare 3 C ho stabilito:

- nella parte I^, capitolo II, comma c) che “nelle località in situazione anormale” i civili siano considerati corresponsabili dei sabotaggi commessi in prossimità delle loro abitazioni, e che queste ultime vengano distrutte, trascorse 48 ore qualora non emergano i responsabili dei sabotaggi suddetti.

- al capitolo V della parte III^ mi riservo di dare le disposizioni circa il trattamento da usare “in periodi di operazioni in corso” alle popolazioni che abbiano collaborato coll'avversario. Disposizioni che non furono successivamente date.

II°)   Pertanto, riassumendo :
- allo stato attuale delle cose è sancita la distruzione delle abitazioni solo nel primo caso di cui sopra, ed a quattro condizioni :
- località in situazione anormale;
- sabotaggio e sabotaggi avvenuti in prossimità delle ubicazioni di cui trattasi;
- trascorso lasso di 48 ore;
- mancata emersione dei responsabili.

III°)  Orbene, in questi ultimi tempi è accaduto che, a seguito di semplici scaramucce, o durante rastrellamenti compiuti senza colpo ferire, interi villaggi siano stati distrutti.
Lo stesso è avvenuto, durante operazioni vere e proprie, nei confronti di villaggi trovati sgomberi, in plaghe dove non si era materialmente combattuto, nella presunzione che l'abbandono delle case costituisca prova evidente ed irrefutabile della connivenza delle popolazioni con i ribelli.

IV°)  Non intendo esaminare caso per caso, non intendo “fare il processo del passato”, e non ho neppure l'intenzione di legare le mani ai comandanti dipendenti, nel senso di vietare senz'altro la distruzione delle abitazioni; desidero unicamente attirare l'attenzione sul pericolo (“arma a doppio taglio”) connesso a distruzioni inconsiderate ed inutili.

-   Le popolazioni delle località non protette materialmente dai nostri presidi (che costituiscono la maggioranza), e che sono disarmate, quando premute dai ribelli sono costrette - volenti o nolenti - ad ospitarli, e vettovagliarli e pertanto - prescindere anche da qualsiasi altro atteggiamento - a favorirli.

-   Quando le nostre truppe si avvicinano, operazioni durante, a dette località, i ribelli costringono la popolazione ad abbandonarle, senza peraltro distruggerle.

-   Se noi, penetrati senza ostacoli locali nei villaggi, li diamo alle fiamme, compiamo non solo un eccesso, non compiuto dai ribelli, ma favoriamo la propaganda di questi ultimi.
Nel senso che la popolazione, anziché tornare alle proprie case - ormai inesistenti - rimarrà conglobata nelle formazioni ribelli, e si spargerà la convinzione che le truppe italiane, anziché la pacificazione e la giustizia, portino la devastazione.
Senza contare che, malgrado qualsiasi misura in contrario, in occasione delle distruzioni in parola, si verificano saccheggi individuali, non certo fatti per aumentare il nostro prestigio ed attirarci le popolazioni.

V°)  Ciò posto determino - nell'allegato A - quali siano le circostanze in cui è consentita la distruzione dei singoli edifici e di interi villaggi.

-   Il contenuto di detto allegato formerà oggetto della I^ appendice alla circolare 3C che verrà stampata e distribuita per essere materialmente in essa inserita.

-   I comandi in indirizzo ne diano però senz'altro conoscenza a quelli dipendenti.

VI°)  Coll'occasione determino pure - nell'allegato B - il trattamento da usare ai ribelli.

-   Dette disposizioni non saranno per ovvie ragioni - inserite nella circolare 3 C, ma verranno sin da ora comunicate dai comandanti in indirizzo ai dipendenti comandi di divisione (e corrispondenti).

-   Al di sotto di questi ultimi comandi le disposizioni in parola saranno comunicate solo verbalmente.

IL GENERALE DESIGNATO D'ARMATA COM/TE
fto. Mario Roatta

 

 

 

Allegato     “A”     al   foglio n. 7000 del 7/4/42 - XX

 

I°   APPENDICE   ALLA   CIRCOLARE   N.   3  C

(con riferimento al capitolo V della parte terza - da inserire nella circolare a seguito della pagina 63)

TRATTAMENTO   DA   USARE   VERSO   LE   POPOLAZIONI

I - Persone

1. Durante operazioni in corso verranno trattati come ribelli (vedi in seguito) i maschi validi che, pure non essendo stati colti con le armi in mano:
- siano catturati nelle immediate vicinanze di gruppi ribelli, in circostanze tali da rendere evidente che hanno partecipato alla lotta armata;
- siano catturati non nelle immediate vicinanze dei ribelli, ma nella zona in cui si è svolto o si svolge il combattimento, ed abbiano indosso uniformi o parte di uniformi militari, insegne di appartenenza alle bande, oggetti di equipaggiamento militare, munizioni ed esplosivi;
- i maschi feriti (una volta guariti) ed i maschi validi di età inferiore ai 18 anni, catturati nelle suddette condizioni, saranno deferiti ai tribunali  (straordinari e ordinari) competenti.
Le donne eventualmente catturate nelle medesime condizioni saranno deferite ai tribunali ordinari.

2. I maschi validi, di qualsiasi età, e le donne, non compresi nelle suddette categorie, ma trovati in zona dove si e svolto o si svolge il combattimento, e non abitanti nella zona stessa (fatto che lascia presumere che siano al seguito delle formazioni ribelli), saranno arrestati per indagini e successivo deferimento ai tribunali, od internamento.
Lo stesso avverrà per gli imputati e sospetti di favoreggiamento ai ribelli, siano essi abitanti, o meno, della zona di cui trattasi.

3. Oltre che nei casi previsti nel capitolo secondo della parte I^ si potranno, durante operazioni in corso sgomberare ed internare civili, singolarmente, per famiglia, gruppi, o per interi villaggi, quando le circostanze o disposizioni contingenti lo impongano.

4. Il trattamento di cui in 1., in 2. ed in 3. (escluso lo sgombero di interi villaggi) sarà applicato in qualsiasi operazione, anche piccola.

Il trattamento di cui in 3. riguardante la popolazione di interi villaggi verrà applicato durante le operazioni in grande (più battaglioni), e quando siano state prese le misure necessarie per ricoverare e vettovagliare dette popolazioni.

II - Edifici

1. All'infuori del caso previsto dal comma 3. del capitolo II della parte I^, saranno distrutti gli edifici seguenti:
- edifici dal cui interno sia stato fatto fuoco contro le nostre truppe;
- edifici nel cui interno siano stati trovati depositi di armi, munizioni ed esplosivi;
- abitazioni certamente e notoriamente appartenenti a capi ribelli.

2. Alla distruzione di interi villaggi si procederà solo nel caso che l'intera popolazione, o la massima parte di essa, abbia materialmente combattuto contro le nostre truppe, dall'interno dei villaggi stessi, e durante le operazioni in quel dato momento in atto.

- la distruzione di interi villaggi a mezzo di incendio, esplosivi, aviazione ed artiglieri, effettuata a titolo di punizione, per aver la popolazione, o la maggior parte di essa, combattuto materialmente contro le nostre truppe all'interno di detti villaggi, od in altra occasione, sarà effettuata solo eccezionalmente, nel caso che il carattere punitivo del provvedimento sia evidente.
Detto provvedimento sarà determinato dai comandi di Corpo d'Armata notificato sul posto dell'avvenuta distruzione, con manifestini, o manifestini d'aereo, che ne spighino il motivo.

3. Edifici e villaggi esistenti nella zona in cui si opera, non compresi nella categoria di cui in 1. ed in 2., non verranno distrutti anche se trovati sgomberi.

4. In nessun caso si procederà alla distruzione di chiese, scuole ospedali, ed opere pubbliche.

5. Le disposizioni di cui in 1. verranno applicate nel corso di qualsiasi operazione bellica, anche piccola.

- Le distruzioni immediate di cui in 2. verranno effettuate nel corso di operazioni in grande (più battaglioni).
- Quelle di cui in 2. determinate a scopo punitivo per azioni trascorse, saranno effettuate in qualsiasi periodo, sempre s'intende per determinazione dei comandi di C. d'A.

6. Le presenti disposizioni non riguardano le distruzioni o i danni causati dall'aviazione e dall'artiglieria durante i combattimenti.

7. Scopo delle precisazioni e delle restrizioni di cui sopra è quello di limitare le distruzioni ai casi di necessità le punizioni patenti.
Distruggere sistematicamente edifici e villaggi che si incontrano durante le operazioni, sulla semplice presunzione che gli abitanti abbiano favorito i ribelli, porterebbe a colpire anche gente innocente e che - disarmata - abbia dovuto subire le imposizioni dei ribelli stessi.
Procedimento questo che sarebbe indegno delle tradizioni di giustizia delle armi italiane,e costituirebbe - a parte ciò - arma a doppio taglio.

III - Beni

1. Sarà applicata la confisca (non per iniziativa individuale, ma per disposizione dei comandanti responsabili) di viveri, foraggi e di bestiame trovati negli edifici e villaggi distrutti nelle circostanze di cui sopra.

2. Nelle abitazioni e villaggi trovati sgomberi, e nelle campagne immediatamente adiacenti, saranno confiscati i viveri, i foraggi e il bestiame, nel caso che gli abitanti risultino definitivamente partiti, o molto lontani, o quando - a parte tali circostanze - si presume che detti viveri, ecc. possano cadere in mano ai ribelli.

3. Quanto confiscato sarà versato alla Sussistenza, meno quanto indispensabile alla vita dei reparti operanti nella zona.

4. Il saccheggio delle abitazioni, comprese quelle da distruggere, sarà impedito con misure preventive, e, se occorre, con repressioni draconiane.

 

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  TRATTAMENTO   DA   USARE   VERSO   I   RIBELLI  

Trattamento da usare verso i ribelli colti colle armi alla mano, (e per analogia, ai civili di cui al comma 1. del n° I della presente appendice) è regolato, e continuerà ad essere regolato, da disposizioni comunicate a parte.

 

 

 

Allegato   “B”   al  foglio  n. 7000 del 7/4/42-XX

  TRATTAMENTO   DA   USARE   VERSO   I   RIBELLI  

1. I ribelli, colti colle armi alla mano, saranno immediatamente fucilati sul posto.

Faranno eccezione :
- i  feriti
- i  maschi validi di età inferiore ai 18 anni
che saranno deferiti (i primi una volta guariti) ai tribunali "straordinari".
- le  donne
che saranno deferite ai tribunali ordinari.

2. Avranno il medesimo trattamento, con le eccezioni stabilite, le persone di cui al comma 1. del n.I della I^ appendice alla circolare 3 C (trattamento da usare verso la popolazione).

 

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N O T A
Il contenuto di questo allegato non sarà incluso nella circolare n. 3 C, ma comunicato per iscritto ai comandi di divisione (od ente corrispondente), e da questi ai comandi in sottordine solo verbalmente.

 

Fonte: Fondo Gasparotto b. 10, fasc. 38, presso archivio Fondazione ISEC (Istituto per la Storia dell'Età Contemporanea), Sesto S.Giovanni (Mi).